SLAI Cobas


VERTENZA NAZIONALE

" Il lavoratore quando indossa gli abiti da lavoro esegue una disposizione aziendale. Pertanto il tempo necessario per questa operazione preliminare, indispensabile per svolgere l'attività lavorativa, rientra a buon diritto nell'orario di lavoro".

(pronunciamento n.3763 del 14 aprile 1998 della Sezione Lavoro della suprema Corte di Cassazione).

Alcune cause promosse dallo Slai Cobas hanno già ottenuto l'applicazione di questo diritto, ottenendo 15 minuti di riduzione di orario al giorno con arretrati di 5 anni (Standa - Max Mayer).

SLAI Cobas

Lo Slai Cobas, fa appello a tutti i lavoratori ed alle associazioni sindacali, per una battaglia comune su questi contenuti e mette a disposizione i propri collegi legali. Tutti quei lavoratori che intendono partecipare a questa campagna nazionale o a costruire momenti unitari di lotta ci possono contattare.


IL TEMPO PER INDOSSARE GLI INDUMENTI DI LAVORO

FA PARTE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

DOPO LA CASSAZIONE ANCHE IL TRIBUNALE DI LODI  LO SENTENZIA

MA LA SIPA MINACCIA RITORSIONI

 

La delegata Rsu, in lista Slai Cobas, della Sipa ( ex Bindi) di S.Giuliano Milanese da tempo aveva avanzato richiesta all’azienda ( e fatto pressione sulla Rsu) perché il tempo che i dipendenti dovevano impiegare per indossare e togliersi gli indumenti di lavoro fosse riconosciuto come tempo di lavoro.

I lavoratori in questione hanno infatti l'obbligo di indossare pantaloni, polo, grembiule e pettorina, cuffia e mascherina che per ragioni di sterilità sono custoditi in armadi personali e sono sigillati in buste di plastica personali. Tutte queste operazioni devono essere compiute nei singoli spogliatoi prima di timbrare il cartellino di presenza.

Non avendo ottenuto nessuna risposta, la delegata, assieme ad altri due compagni di lavoro, ha inoltrato la richiesta di questo riconoscimento per via legale.

 

Il 5 aprile 2002 il tribunale di Lodi ha emesso la sentenza in cui veniva loro riconosciuto questo diritto rifacendosi alla sentenza n. 3763 del 14 aprile 1998 della corte di cassazione che stabiliva  che " rientra nella nozione di orario di lavoro effettivo, realizzando nella fattispecie una specifica modalità di lavoro effettivo, il tempo impiegato dal dipendente per lo svolgimento di operazioni strettamente indispensabili all'espletamento dell'attività lavorativa, quale la vestizione degli abiti da lavoro".

 

In seguito alla sentenza più di 100 lavoratori hanno avanzato la stessa richiesta, attivando congiuntamente il 18 giugno scorso il tentativo di conciliazione davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro.

 

La Sipa, come ritorsione e con lo scopo intimidatorio di far recedere i lavoratori dalla richiesta, ha avviato la procedura di disdetta dell’accordo aziendale in vigore fin dal 1986 che prevedeva 30 minuti di pausa per il personale in produzione.

Alcuni delegati Rsu, ben identificati dai lavoratori, non si sono  opposti a questo incredibile attacco aziendale.

Anzi hanno strumentalizzato il fatto insieme ad alcuni capi reparto e hanno fatto circolare clandestinamente tra i lavoratori una lettera nella quale questi ultimi si sarebbero “dovuti” impegnare a ritirare la richiesta di conciliazione e la successiva rivendicazione legale.

Un comportamento sindacalmente indegno e impregnato di servilismo aziendale.

 

I sindacati provinciali Cgil-Cisl-Uil hanno impedito sistematicamente nelle assemblee per la piattaforma aziendale, che si sono svolte in questo periodo, di far decidere i lavoratori con un voto democratico sulla proposta fatta più volte dallo Slai Cobas della Bindi di inserire il “cambio tuta” nella piattaforma aziendale. Tale atteggiamento ostile si è concretizzato imponendo un referendum a scrutinio segreto solo sulle loro proposte evitando così un confronto democratico con l’assemblea e le altre forze sindacali.

 

Successivamente lo Slai Cobas, trascorsi i 60 giorni richiesti dalla procedura di conciliazione, ha indetto un’ assemblea al termine della quale numerosi lavoratori, nonostante le minacce aziendali, hanno firmato la delega per aprire comunque il ricorso legale.

 

La Rsu deve opporsi drasticamente alla disdetta dell’accordo dell’ 86, ponendo questa questione come preliminare alle trattative per il rinnovo del contratto aziendale che dovrebbero partire in questi giorni.

E preparando i lavoratori, in caso di rifiuto, a scendere necessariamente in lotta.

Non è possibile accettare che l’azienda ci chieda di rinunciare a un diritto addirittura legalmente riconosciuto minacciando vergognose ritorsioni.

 

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